Possibilita' di inserire, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci sulla carta d'identita' rilasciata ai minori di anni 14.

02/02/2012

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A partire dal 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, la carta di identita' valida per l'espatrio rilasciata ai minori di eta' inferiore ai quattordici anni puo' riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
L'uso della carta di identita' ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici e' subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione e' convalidata dalla questura o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero. 
Le istruzioni relative alle modalita' di inserimento della predetta annotazione sono riportate nell'allegata circolare n. 1/2012 del Ministero dell'Interno
In particolare, l'Ufficio emittente dovra' apporre sull'ultima facciata della carta di identita' cartacea la dicitura "nome dei genitori o di chi ne fa le veci" e di seguito il nome e il cognome dei genitori o di chi ne fa le veci nonche' il timbro dell'ufficio consolare emittente e la firma del dipendente delegato.