1. Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 133 del 10.06.2011 è stato pubblicato il
Decreto 3 giugno 2011 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della Legge 238/2010, vengono individuate le categorie dei soggetti beneficiari degli incentivi fiscali previsti dalla Legge stessa, nonche' dal
Decreto 30 marzo 2011 del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui, ai sensi del successivo articolo 4, secondo comma, sono definite le funzioni dei soggetti coinvolti nelle procedure amministrative per il rientro in Italia di quanti intendano beneficiare delle agevolazioni fiscali in argomento. Le nuove disposizioni hanno immediata efficacia.
2. Il decreto MEF, composto di un articolo unico, stabilisce che le agevolazioni di cui trattasi sono fruite dai cittadini dell'Unione Europea, nati successivamente al 1 gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il domicilio, nonche' la residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita' e che - alla data del 20 gennaio 2009 - siano in possesso di requisiti tassativamente indicati con riferimento, rispettivamente, ai lavoratori e agli studenti. In particolare si tratta:
- dei lavoratori con titolo di laurea che hanno risieduto continuativamente per almeno 2 anni in Italia e che negli ultimi 2 o piu' anni abbiano svolto fuori del proprio Paese d'origine e dell'Italia un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa (cfr.comma 1);
- degli studenti che hanno risieduto continuativamente per almeno 2 anni in Italia e che negli ultimi 2 o piu' anni abbiano conseguito fuori del proprio Paese di origine e dell'Italia un titolo di laurea o una specializzazione post-lauream (cfr.comma 2).
Sono esclusi dalle agevolazioni fiscali i dipendenti della pubblica amministrazione nonche' delle imprese di diritto italiano, titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato i quali, in forza di tale rapporto, svolgano all'estero la loro attivita' lavorativa (cfr. comma 3).
3. Il decreto MAE, di concerto con le altre due Amministrazioni interessate, composto anch'esso di un articolo unico, definisce le funzioni degli Uffici consolari nella gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia delle persone fisiche cui si applicano le norme in esame. A richiesta degli interessati, codesti Uffici vidimeranno la documentazione esibita, attestante l'attivita' di lavoro o di impresa da essi svolta nelle rispettive circoscrizioni ovvero emetteranno la dichiarazione di valore del diploma di laurea o del titolo di specializzazione post-lauream conseguiti in loco. Per il perfezionamento delle operazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo unico, codesti Uffici potrebbero essere chiamati altresi' a svolgere attivita' ulteriori (quali ad esempio traduzioni in lingua italiana, autenticazioni e legalizzazioni) rispetto a quelle espressamente indicate nel decreto.
La misura dei diritti consolari da riscuotersi per le attivita' suddette e' stabilita con riferimento alla Tabella allegata al DPR 200/67, vigente al momento dell'emanazione del
DM 30 marzo 2011, e comunque attualmente in uso anche dopo l'entrata in vigore del DL 71/2011, poiche', come gia' comunicato dalla competente DGAI, l'entrata in vigore della nuova Tabella allegata al citato D.L 71/2011 e' fissata al 1 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 11 del D.L 11 aprile 2011, n.37.
Per quanto concerne la documentazione Europass richiamata nel decreto, si rinvia alla consultazione della Decisione nr. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un "quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'U.E 31.12.2004, anch'essa allegata) e dei relativi allegati (in particolare, All. III "Europass-Mobility" e All. IV "Supplemento al Diploma Europass"), nonche' alle informazioni che potranno essere reperite sul sito internet www.europass-italia.it del Centro Nazionale Europass Italia, istituito presso l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL).
4. Si rappresenta altresi' che e' di imminente emanazione il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, previsto dall'articolo 3, comma 5 della legge 238, con cui vengono stabilite le disposizioni necessarie al sostituto d'imposta per l'applicazione dei benefici fiscali attribuiti ai lavoratori dipendenti. Ai sensi dell'articolo 1, comma 361 della legge 244/07 (legge finanziaria 2008), la pubblicita' legale del Provvedimento avverra' mediante pubblicazione sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it dell'Agenzia , sul quale potra' essere consultato non appena emanato.
Tale atto riguarda il momento in cui la persona avente diritto ai benefici fiscali e' gia' rientrata in Italia, e' stata quindi assunta in qualita' di lavoratore dipendente, trasferendo altresi' domicilio e residenza nel nostro Paese entro tre mesi dall'assunzione, e pertanto ha titolo a presentare domanda al datore di lavoro per aver accesso ai benefici fiscali in parola.
La rete consolare può accogliere sin d'ora eventuali richieste di quanti intendessero avvalersi delle suesposte disposizioni.
Si allega la circolare 14/E con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni, contenute in piu' decreti, che disciplinano gli incentivi fiscali volti a favorire il rientro in Italia dei lavoratori.